Art. 4 (Convenzione per il servizio interno)
Sono a carico dell'A.N.S.A. le spese inerenti all'attuazione e alla continuita' dei servizi, in esse comprese quella da corrispondere alle Amministrazioni statali per le diramazioni radiografiche e telefoniche e per le comunicazioni telegrafiche e telefoniche nel territorio della Repubblica.
Testo vigente dal 10 aprile 1952
