Approvazione delle Convenzioni stipulate il 31 luglio 1950 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie, ed autorizzazione della relativa spesa
Art. 3 (Convenzione per il servizio interno)
Per i servizi di cui agli articoli 1 e 2 il Governo corrispondera' all'A.N.S.A. posticipatamente il canone di lire 5 milioni mensili.
Testo vigente dal 10 aprile 1952
