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[1]Convenzione italo-germanica per la repressione del contrabbando e delle altre infrazioni alle disposizioni doganali

[2]Il Regno d'Italia ed il Reich Germanico hanno convenuto di stipulare una convenzione per la repressione del contrabbando e delle altre infrazioni alle disposizioni doganali.

[3]A questo scopo sono stati nominati plenipotenziari:

[4]da Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania, Imperatore di Etiopia: l'Eccellenza Amedeo Giannini, Suo Ambasciatore, Senatore del Regno, il cav. di gran croce Ivo Bagli, direttore generale delle Dogane e delle Imposte indirette;

[5]dal Cancelliere del Reich Germanico:

[6]l'Eccellenza Hans Georg von Mackensen, Ambasciatore di Germania presso la Real Corte, il dott. Theodor Wucher, direttore ministeriale presso il Ministero delle finanze del Reich;

[7]i quali, dopo aver verificato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

[8]Art. 1.

[9]1. Le Parti contraenti collaboreranno, a norma delle seguenti disposizioni, nel prevenire, perseguire, accertare e punire le infrazioni alle norme doganali dell'altra Parte.

[10]2. Sono considerate norme doganali, agli effetti di questa Convenzione, anche quelle che concernono i divieti di importazione, di esportazione e di transito, sia di merci che di valuta, titoli ed altri valori, nonche' le disposizioni relative ad altri tributi che vengono riscossi dalle dogane in occasione della importazione, della esportazione e del transito.

Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~art1 · fonte del testo