Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025. 84 parole tolte, 19 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: 1. Gli uffici doganali si daranno reciproche informazioni sui divieti d'importazione e di transito, sulle facolta' e attribuzioni degli uffici stessi e sulle vie doganali.
tolto: 2. Gli uffici doganali delle Parti contraenti:
tolto: a) non daranno corso alle operazioni di esportazione verso il territorio dell'altra Parte di merci, di cui risultino vietati l'importazione o il transito in tale territorio, salvo che non sia esibito uno speciale permesso;
tolto: b) non lasceranno effettuare esportazioni di carattere commerciale nel territorio dell'altra Parte se non attraverso una via doganale.aggiunto: Convenzione italo germanica per la repressione del contrabbando-art. 7 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~art7 · fonte del testo