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Alle richieste di assistenza legale, di cui all'art. 11, dovranno essere allegati:
- a)nel caso del paragrafo 1-lettera b), la comunicazione di un'Autorita' competente della Parte richiedente sull'oggetto dell'interrogatorio;
- b)nel caso del paragrafo 1-lettera e), un ordine di sequestro emesso da un'autorita' competente della Parte richiedente.
Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025
