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[1]1. Normalmente le autorita' competenti delle due Parti contraenti si trasmetteranno direttamente le richieste di assistenza legale di cui all'art. 11.
[2]2. Qualora una richiesta di assistenza legale pervenisse ad un ufficio non competente, questi la deve inoltrare immediatamente all'ufficio competente e darne comunicazione all'ufficio richiedente.
Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025
