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[1]1. Normalmente le autorita' competenti delle due Parti contraenti si trasmetteranno direttamente le richieste di assistenza legale di cui all'art. 11.

[2]2. Qualora una richiesta di assistenza legale pervenisse ad un ufficio non competente, questi la deve inoltrare immediatamente all'ufficio competente e darne comunicazione all'ufficio richiedente.

Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~art13 · fonte del testo