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[1]1. Normalmente nell'esecuzione della presente Convenzione le autorita' centrali delle due Parti contraenti possono corrispondere direttamente tra loro.

[2]2. Le Parti contraenti si dichiarano pronte ad entrare in trattative per il caso che si ravvisassero necessarie o utili anche altre forme di assistenza nella repressione del contrabbando e delle altre infrazioni alle disposizioni doganali.

Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~art17 · fonte del testo