Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025. 41 parole tolte, 19 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: 1. Le richieste di procedimento penale ed assistenza legale, compresi gli atti ed il relativo carteggio, debbono essere redatti nella lingua ufficiale di una delle due Parti contraenti.
tolto: 2. Non e' necessario che tali richieste e documenti siano tradotti ne' legalizzati.aggiunto: Convenzione italo germanica per la repressione del contrabbando-art. 18 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~art18 · fonte del testo