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Gli uffici ed i funzionari delle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti debbono assistersi reciprocamente per impedire e reprimere infrazioni alle norme doganali, comunicarsi immediatamente le loro osservazioni e mantenere relazioni di amichevole vicinato.
Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025
