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Gli uffici ed i funzionari delle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti sono tenuti ad impedire le infrazioni alle norme doganali dell'altra Parte con i medesimi mezzi che hanno a loro disposizione per impedire le infrazioni alle leggi doganali del proprio Stato.
Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025
