Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

Gli uffici ed i funzionari delle Amministrazioni doganali debbono comunicare immediatamente agli Uffici doganali dell'altra Parte contraente le trasgressioni doganali consumate, tentate o che si progettassero ai danni di questa e venute a loro conoscenza, dando notizia di tutti i fatti e relativi particolari che abbiano potuto scoprire e, in caso di bisogno, mettere a disposizione anche atti e documenti di prova.

Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~art5 · fonte del testo