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[1]1. Gli Uffici doganali di una delle due Parti contraenti, allo scopo di scoprire o accertare una infrazione di legge doganale consumata o tentata ai danni del proprio Paese, hanno diritto di ottenere dagli Uffici doganali dell'altra Parte contraente informazioni sulle operazioni da essi compiute, sui documenti rilasciati e sulle registrazioni effettuate nei riguardi delle merci.

[2]2. Gli Uffici doganali delle Parti contraenti si scambieranno, a richiesta, anche tutte le informazioni che possono occorrere sulla interpretazione e sulla applicazione delle norme doganali, come anche sulle risultanze statistiche del traffico delle merci.

[3]3. Funzionari a cio' autorizzati potranno anche verbalmente assumere presso gli uffici doganali dell'altra Parte le informazioni di cui ai comma precedenti. La visita dovra' essere preannunziata all'altra Parte e da questa autorizzata.

Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~art6 · fonte del testo