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[1]1. Gli uffici doganali si daranno reciproche informazioni sui divieti d'importazione e di transito, sulle facolta' e attribuzioni degli uffici stessi e sulle vie doganali.
[2]2. Gli uffici doganali delle Parti contraenti:
- a)non daranno corso alle operazioni di esportazione verso il territorio dell'altra Parte di merci, di cui risultino vietati l'importazione o il transito in tale territorio, salvo che non sia esibito uno speciale permesso;
- b)non lasceranno effettuare esportazioni di carattere commerciale nel territorio dell'altra Parte se non attraverso una via doganale.
Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025
