Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025. 95 parole tolte, 19 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: 1. Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a punire le trasgressioni commesse nell'uno o nell'altro dei rispettivi territori alle norme doganali dell'altra Parte, qualunque sia la nazionalita' del trasgressore, con le stesse sanzioni e con i medesimi procedimenti che si sarebbero resi applicabili ove le trasgressioni fossero state commesse contro le norme doganali del proprio Paese.
tolto: 2. Qualora, secondo la legge della Parte che deve provvedere, la sanzione debba essere commisurata al valore di una merce o all'ammontare di un tributo, la sanzione stessa sara' determinata sulla base del valore o del tributo accertato dall'altra Parte.aggiunto: Convenzione italo germanica per la repressione del contrabbando-art. 9 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~art9 · fonte del testo