Secondo quanto prevede l'articolo 1609 del codice civile restano a carico dell'Ente le spese generali di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' le spese per l'eliminazione di eventuali difetti di costruzione. Resta altresi' a carico dell'Ente la spesa relativa al premio per l'assicurazione dell'immobile contro gli incendi. Il Ministero della marina mercantile provvedera' invece alle spese di piccola manutenzione.

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;697~art4 · fonte su Normattiva