Art. 4 (Atto aggiuntivo alla Convenzione)
I precedenti atti aggiuntivi 23 luglio 1970, 20 aprile 1971 e 18 aprile 1974 con i quali veniva accertato il credito dell'Ente EUR rispettivamente fino al 31 agosto 1969, al 31 dicembre 1970 ed al 31 dicembre 1973 devono ritenersi superati e pertanto annullati dal presente atto.
Testo vigente dal 31 dicembre 1975
