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Per i prestiti ed i mutui di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 11 e 13 della legge 7 luglio 1901, n. 341, a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 1900 e del 1° semestre 1901.
Testo in vigore dal 23 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
