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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1902 al 16 dicembre 2009. 368 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: La somma consentita a mutuo, se i lavori di riparazione o di ricostruzione risulteranno gia' interamente eseguiti all'atto della domanda, potra' essere dall'Istituto sovventore ai privati e dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni e Consorzi di Comuni somministrata su presentazione di un certificato del competente Ufficio del Genio civile, che attesti la completa esecuzione dei lavori di riparazione o di ricostruzione.

tolto: Se invece si tratta di lavori da iniziare o soltanto in parte compiuti all'atto della domanda, la somma consentita a mutuo potra' essere dall'Istituto sovventore e dalla Cassa depositi e prestiti versata per un terzo alla data del contratto di mutuo, e per gli altri due terzi su presentazione del predetto certificato del competente Ufficio del Genio civile.

tolto: In ogni caso tale certificato sara' esente da bollo.

tolto: Se il proprietario del fabbricato distrutto o danneggiato, sopra il quale l'Istituto sovventore prendera' iscrizione ipotecaria, giusta l'articolo 9 della presente legge, non si curasse di provvedere alla ricostruzione o riparazione straordinaria occorrente, il creditore ipotecario avra' diritto di valersi della presente legge per eseguire, nel suo interesse, i lavori necessari per la detta ricostruzione o riparazione, ed egual diritto spettera' all'usufruttuario o all'usuario in caso di negligenza del proprietario.

tolto: Tanto i proprietari quanto i creditori ipotecari, gli usufruttuari e gli usuari, che eventualmente si sostituissero ai diritti dei primi secondo dispone il presente articolo, dovranno provare di essere in condizioni economiche tali da non potere senza un mutuo, ai termini della presente legge, provvedere in tutto o in parte alla ricostruzione ed alla riparazione del fabbricato distrutto o danneggiato ed all'opera di difesa di cui all'articolo 9.

tolto: Nel caso della somministrazione del mutuo a rate, il contributo dello Stato, di cui all'articolo 12 della presente legge, sara' commisurato alle somme effettivamente anticipate. Compiuta la somministrazione, vi si aggiungera' la parte degli interessi capitalizzati che eccede il contributo pagato dallo Stato, e la somma totale cosi' costituita dara' l'ammontare definitivo del mutuo.

tolto: La durata di anni trentacinque, di cui agli articoli 7 e 8 della legge stessa, durera', per il mutuario dalla data dell'ultima somministrazione, tranne che per i prestiti con la Cassa depositi, il cui ammortamento cominciera' dall'anno successivo a quello della somministrazione della prima rata del prestito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1901-07-07;341~art10 · fonte del testo

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