1. Il primo e secondo comma dell'articolo 58 sono sostituiti dal seguente: "Il giudizio sulla ricevibilita' ed ammissibilita' delle proposte di referendum abrogativo e' espresso dalla Corte d'appello del capoluogo di Regione secondo le modalita' previste dagli articoli 12 e seguenti della legge n. 352 del 25 maggio 1970, in quanto applicabili". 2. Il terzo comma dell'articolo 58 e' sostituito dal seguente: "La decisione positiva della Corte d'appello e' comunicata al Presidente della Giunta, il quale, sentita la Giunta stessa, indice con proprio decreto il referendum entro i termini e nei modi stabiliti con legge della Regione".
Testo vigente dal 18 giugno 1991
