1. Il primo comma dell'articolo 60 e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, puo' deliberare di sottoporre a referendum consultivo iniziative legislative o provvedimenti amministrativi particolari, nei limiti e secondo modalita' fissate con legge regionale". 2. Il secondo comma dell'articolo 60 e' soppresso.
Testo vigente dal 18 giugno 1991
