1. Il primo comma dell'articolo 60 e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, puo' deliberare di sottoporre a referendum consultivo iniziative legislative o provvedimenti amministrativi particolari, nei limiti e secondo modalita' fissate con legge regionale". 2. Il secondo comma dell'articolo 60 e' soppresso.

Testo vigente dal 18 giugno 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-31;180~art18 · fonte su Normattiva