1. Il primo e secondo comma dell'articolo 14 sono sostituiti dai seguenti: "Il Consiglio, come suo primo atto, procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vice Presidenti, da tre Segretari. L'Ufficio di Presidenza deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze".
Testo vigente dal 18 giugno 1991
