Il Governo della Repubblica e' autorizzato fino al termine dei periodi transitori previsti in ciascuno degli accordi di cui all'articolo 1 ad emanare, sentita una apposita commissione di 10 senatori e 10 deputati nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli accordi suddetti, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli accordi medesimi e per procedere ai conseguenti adattamenti della legislazione nazionale vigente.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-15;162~approvazione-art3 · fonte su Normattiva