Il Governo della Repubblica e' autorizzato, fino alla scadenza del periodo transitorio previsto dall'accordo di cui all'articolo 1, ad emanare, sentita una apposita Commissione di dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nell'accordo citato, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'accordo e per procedere ai necessari adattamenti della legislazione nazionale vigente.
Testo vigente dal 7 giugno 1976
