[1]Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e la Confederazione Svizzera

[2]Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, la Confederazione svizzera, dall'altro, Considerando che la Comunita' economica europea e la Confederazione svizzera concludono un Accordo concernente i settori di competenza di tale Comunita', Perseguendo gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, Hanno deciso, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo puo' essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtu' di altri accordi internazionali, di concludere il presente Accordo:

[3]Articolo 1

[4]Il presente accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, figuranti in allegato, originari di tale Comunita' e della Confederazione svizzera.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1973-03-15;162~art1 · fonte su Normattiva