Il Governo della Repubblica e' autorizzato, fino alla scadenza del periodo transitorio previsto dall'accordo di cui all'articolo 1, ad emanare, sentita una apposita commissione di 10 senatori e 10 deputati nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nell'accordo stesso, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'accordo e per procedere ai necessari adattamenti della legislazione nazionale vigente.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;289~approvazione-art3 · fonte su Normattiva