I pagamenti relativi agli scambi di merci, cosi' come il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della comunita' in cui risiede il creditore o in Svizzera, non sono soggetti ad alcuna restrizione. Le Parti contraenti si astengono da ogni restrizione valutaria o amministrativa riguardante la concessione, il rimborso e l'accettazione dei crediti a breve e medio termine, relativi a transazioni commerciali alle quali partecipi un residente.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

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