I pagamenti relativi agli scambi di merci, cosi' come il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunita' in cui risiede il creditore o in Norvegia non sono soggetti ad alcuna restrizione. Le Parti contraenti si astengono da ogni restrizione valutaria o amministrativa riguardante la concessione, il rimborso e l'accettazione dei crediti a breve e medio termine, relativi a transazioni commerciali alle quali partecipi un residente.
Testo vigente dal 11 giugno 1977
