I pagamenti relativi agli scambi di merci, cosi' come il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunita' in cui risiede il creditore o in Norvegia non sono soggetti ad alcuna restrizione. Le Parti contraenti si astengono da ogni restrizione valutaria o amministrativa riguardante la concessione, il rimborso e l'accettazione dei crediti a breve e medio termine, relativi a transazioni commerciali alle quali partecipi un residente.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;289~art15 · fonte su Normattiva