I pagamenti relativi agli scambi di merci e il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunita' in cui risiede il creditore o in Israele, non sono soggetti ad alcuna restrizione, purche' tali scambi formino oggetto delle disposizioni dell'accordo.

Testo vigente dal 23 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;139~art9 · fonte su Normattiva