Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:

  • a)che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;
  • b)che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempreche' tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari;
  • c)che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1973-03-15;162~art16 · fonte su Normattiva