1. Le Parti contraenti si astengono da ogni misura suscettibile di compromettere la realizzazione degli scopi dell'Accordo. 2. Esse adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'Accordo. La Parte contraente la quale reputi che l'altra Parte abbia mancato ad un obbligo che le incombe in virtu' dell'Accordo puo' adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 23.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

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