[1]Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia per gli scambi locali tra le zone di frontiera di Gorizia-Udine e di Sesana-Nuova Gorizia-Tolmino.

[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, allo scopo di facilitare gli scambi commerciali locali tra territori limitrofi, hanno stabilito, di comune accordo, quanto segue:

[3]Art. I

[4]Gli scambi commerciali locali, ammessi al regime previsto dal presente Accordo, sono quelli che verranno effettuati fra la "zona italiana" comprendente la provincia di Gorizia e quella di Udine, limitatamente per quest'ultima ai seguenti comuni: Cividale del Friuli, Pulfero, San Giovanni ad Natisone, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano, Grimacco, Drenchia, San Leonardo, Prepotto, Corno di Rosazzo, Canebola (frazione di Faedis), Tarcento, Lusevera, Nimis, Taipana, Malborghetto-Valbruna, Tarvisio, Chiusaforte e Resia, da una parte; e la "zona jugoslava comprendente i distretti di Sesana, Nuova Gorizia e Tolmino, dall'altra.

Testo vigente dal 5 febbraio 1957

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