[1]Art. II

[2]Le merci elencate nella lista A, allegata al presente Accordo, potranno essere importate nella "zona italiana" fino alla concorrenza delle quantita' o dei valori indicati a fianco di ciascuna di esse. Le merci elencate nella lista B, allegata al presente Accordo, potranno essere importate nella "zona jugoslava" fino alla concorrenza delle quantita' o dei valori indicati a fianco di ciascuna di esse.

Testo vigente dal 5 febbraio 1957

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