[1]Art. II
[2]Le merci elencate nella lista A, allegata al presente Accordo, potranno essere importate nella "zona italiana" fino alla concorrenza delle quantita' o dei valori indicati a fianco di ciascuna di esse. Le merci elencate nella lista B, allegata al presente Accordo, potranno essere importate nella "zona jugoslava" fino alla concorrenza delle quantita' o dei valori indicati a fianco di ciascuna di esse.
Testo vigente dal 5 febbraio 1957
