[1]Art. IX
[2]Il presente Accordo sostituisce l'"Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia per gli scambi di prodotti locali di alcune zone di confine" firmato ad Udine il 3 febbraio 1949, il quale sara' pertanto abrogato salvo per quanto riguarda, il conto autonomo di compensazione aperto dalla filiale di Gorizia della Banca d'Italia a nome "Narodna Banka F. L. I. J., Centrala za L. R. Slovenijo".
Testo vigente dal 5 febbraio 1957
