[1]Art. VI
[2]Allo scadere del presente Accordo, l'eventuale saldo risultante nel conto previsto dall'articolo V sara' girato al conto generale previsto dall'Accordo di pagamento italo-jugoslavo.
Testo vigente dal 5 febbraio 1957
[1]Art. VI
[2]Allo scadere del presente Accordo, l'eventuale saldo risultante nel conto previsto dall'articolo V sara' girato al conto generale previsto dall'Accordo di pagamento italo-jugoslavo.
Testo vigente dal 5 febbraio 1957
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2 versioni dal 1957
urn:nir:stato:legge:1956-12-19;1588~artvi · fonte del testo