[1]Art. VII

[2]I due Governi si impegnano ad assicurare, a mezzo delle Autorita' competenti, lo sviluppo normale e regolare degli scambi tra le due zone, allo scopo di impedire che possano verificarsi degli sbilanci tali da intralciare il sollecito regolamento dei pagamenti.

Testo vigente dal 5 febbraio 1957

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