• 1)Le Parti contraenti si concederanno reciprocamente l'accesso dei loro cittadini alle imprese ed istituzioni di trasporto marittimo e di gestione portuale per le necessita' di formazione professionale: rientrano in questo campo la formazione degli Ufficiali e dei tecnici di tutte le specializzazioni relative al trasporto marittimo ed alla gestione dei porti. Tali agevolazioni potranno includere l'imbarco di Ufficiali di ciascuna delle Parti contraenti sulle navi dell'altra Parte. Le due Parti si concederanno piena collaborazione in materia di assistenza tecnica, scambi di personale, formazione professionale e aiuto materiale e tecnico per la formazione di tale personale. L'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, se necessario, sara' oggetto di accordi specifici, eccetto in quei settori in cui accordi del genere siano gia' stati conclusi tra le Parti.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;74~accordo-art19 · fonte su Normattiva