[1]Protocollo aggiuntivo all'Accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione Internazionale Profughi (I.R.O.) concluso a Roma il 14 novembre 1950.

[2]Il Governo italiano e l'Organizzazione Internazionale Profughi, considerata la necessita' di compiere ogni sforzo per completare l'opera di risistemazione all'Estero dei profughi che si trovano ancora in Italia; considerato che il Consiglio Generale della I.R.O. con risoluzione n. 84 adottata l'11 aprile 1951 a Ginevra, ha autorizzato il Direttore Generale della I.R.O., nei limiti delle esistenti risorse finanziarie, a continuare l'esecuzione del piano di assistenza e risistemazione dei rifugiati al di la' della data limite del 30 settembre 1951; hanno convenuto quanto segue:

[3]Art. 1.

[4]Le clausole contenute nell'art. IX. dell'Accordo Supplementare 14 novembre 1950, avranno effetto sino alla data della cessazione dell'attivita' della I.R.I. in Italia, e comunque non oltre il 31 marzo 1952.

Testo vigente dal 29 maggio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-16;395~protocollo-agg-art1 · fonte del testo