[1]Accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione Internazionale Profughi (I.R.O.) concernente le operazioni I.R.O. in Italia nel periodo supplementare 1950-1951.
[2]Il Governo italiano e l'Organizzazione Internazionale Profughi (nel testo denominata IRO); Vista la raccomandazione in data 10 novembre 1950 del Comitato Misto del Governo italiano e dell'IRO, istituito dall'art. VII dell'Accordo tra il Governo italiano e l'IRO del 24 ottobre 1947; Considerato l'approssimarsi della data di conclusione delle operazioni IRO e l'opportunita' che ne deriva di concentrare nel periodo residuo ogni sforzo ed ogni risorsa dell'IRO per la risistemazione dei profughi all'estero. Considerata l'opportunita' che a tal fine il Governo italiano contribuisca a sollevare l'IRO dal carico dell'assistenza materiale dei profughi, in tal modo aderendo alle richieste fatte dall'Organizzazione predetta; Hanno convenuto quanto segue:
[3]Articolo I
[4]L'IRO si impegna ad intensificare al massimo grado possibile l'attivita' di risistemazione all'estero dei profughi che rientrino nel mandato della Missione IRO in Italia alla data del 30 settembre 1950, in modo che tutti i profughi risistemabili siano effettivamente trasferiti all'estero prima della fine delle operazioni. Il numero dei profughi risistemati durante il Periodo Supplementare non sara' inferiore alle 20.000 unita', sempre che il Governo italiano, da parte sua, si adoperi nel modo piu' opportuno ed efficace, cooperando con la Missione IRO in Italia per individuare il numero dei rifugiati necessario al completamento della precitata cifra di 20.000 unita'. Detti profughi dovranno rientrare nel mandato dell'IRO e ad essi dovranno essere offerte adeguate possibilita' di risistemazione da parte delle Missioni di Reclutamento. Resta altresi' stabilito che i profughi, l'onere della cui assistenza materiale sara' trasferito dall'IRO al Governo italiano, in base al presente Accordo, non potranno eccedere il numero di 9.500 circa, inclusi in tale cifra:
- a)3.600 rifugiati che ricevono una qualsiasi forma di assistenza fuori campo e 4.200 assistiti nei campi di Aversa, Capua, Salerno e S. Antonio a Pontecagnano;
- b)i "casi difficili" ospedalizzati in numero massimo di 1.000 (compresi i famigliari) che - ai fini del contributo finanziario - il Governo italiano considerera' come assistiti in campo. Nel predisporre i propri piani di risistemazione e d'imbarco, le Autorita' dell'IRO si varranno della collaborazione delle Autorita' italiane e le terranno tempestivamente informate al riguardo, onde permetter loro di seguire il movimento generale dei profughi e di presentare eventuali suggerimenti in merito.
Testo vigente dal 25 luglio 1952
