[1]Articolo VII
[2]Fino al 30 settembre 1951 - data della cessazione della sua attivita' - l'IRO esercitera' a favore dei profughi, la cui assistenza, ai termini del presente Accordo, viene trasferita al Governo italiano e che saranno protetti dal Governo italiano, l'assistenza per il loro rimpatrio e risistemazione in Paesi di accoglimento. E' inteso che l'IRO potra' continuare a fornire ai profughi quei servizi di documentazione, di certificazione e di assistenza legale che saranno necessari, senza che cio' comporti alcun onere per il Governo italiano. Inoltre, l'IRO potra' presentare al Governo italiano suggerimenti su ogni questione riguardante i legittimi interessi dei profughi.
Testo vigente dal 25 luglio 1952
