[1]Protocollo sui servizi aerei tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (U.R.S.S.)

[2]I Rappresentanti del Ministero dei trasporti e della aviazione civile della Repubblica italiana e i Rappresentanti del Ministero dell'aviazione civile dell'URSS, in vista dell'effettuazione di servizi aerei di linea tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo 1

[4]Per l'applicazione del presente Protocollo:

  • a)l'espressione "Ministero dei trasporti e della aviazione civile" significa per la Repubblica italiana oltre che tale Ministero (Ispettorato generale dell'aviazione civile) ogni altra persona od ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dal suddetto Ispettorato generale. L'espressione "Ministero dell'aviazione civile" significa per l'URSS oltre che tale Ministero ogni altra persona od ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dal suddetto Ministero dell'aviazione civile. Nel presente Protocollo detti Ministeri saranno indicati con l'espressione "i Ministeri".
  • b)l'espressione "linee aree concordate" significa le linee aeree indicate nell'articolo 3 del presente Protocollo, e corrisponde all'espressione "linee aeree congiuntamente servite" usata nell'"Accordo per prestazioni reciproche di servizi" concluso tra la compagnia ALITALIA e l'AEROFLOT.

Testo vigente dal 14 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;796~art1 · fonte del testo