Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile della Repubblica italiana accorda alla compagnia AEROFLOT di operare, sulle linee aeree concordate, con aeromobili IL-18 o TU-104 con frequenza una volta la settimana. Il Ministero dell'aviazione civile dell'URSS accorda alla Compagnia ALITALIA di operare, sulle linee aeree concordate, con aeromobili Caravelle o DC-8 con frequenza una volta la settimana. Gli orari dei servizi dovranno essere presentati per l'approvazione ai Ministeri almeno 30 giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. La data di inizio dei servizi come ogni cambiamento delle frequenze e degli orari, dovranno essere preventivamente concordati fra i Ministeri.

Testo vigente dal 14 settembre 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-08-09;796~art26 · fonte del testo