DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1. Per quanto riguarda la tassazione dei redditi del trasporto aereo, si applica l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione aerea, concluso a Roma il 16 settembre 1971. 2. Per quanto riguarda la tassazione dei redditi dei trasporti marittimi, si applica l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione marittima, firmato a Mosca il 20 novembre 1975.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;311~convenzione-art7 · fonte su Normattiva