[1]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI VIAGGIATORI E MERCI SU STRADA.

[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, considerato che il miglioramento delle condizioni di trasporto dei viaggiatori e delle merci costituisce un importante fattore per l'ulteriore sviluppo della cooperazione tra i due Paesi, considerato il favorevole sviluppo delle loro relazioni economiche bilaterali, animati dalla volonta' di sviluppare ulteriormente, su una base di reciprocita', i trasporti di viaggiatori e di merci su strada fra i due Paesi, animati dalla volonta' di dare piena applicazione a tutte le disposizioni dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, ed in particolare a quelle relative allo sviluppo dei trasporti, hanno deciso di stipulare il presente Accordo: Articolo 1. In conformita' a quanto stabilito dal presente Accordo vengono effettuati tra i due Paesi, compreso il transito attraverso il loro territorio, trasporti regolari ed occasionali di viaggiatori su autobus e trasporti di merci su autocarri, rimorchi, trattori stradali, semirimorchi lungo gli itinerari aperti al traffico automobilistico internazionale, che saranno indicati da ciascuna delle due Parti contraenti per il proprio territorio.

Testo vigente dal 28 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-08;293~accordo-art1 · fonte su Normattiva