I Ministeri s'impegnano ad adottare, attraverso gli organi nazionali competenti nelle singole materie, tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l'efficienza dell'esercizio delle linee aeree concordate. I Ministeri assicureranno, per questo scopo, agli aeromobili dell'ALITALIA e dell'AEROFLOT l'uso di tutti i mezzi tecnici di comunicazione e di aeronavigazione e altri servizi necessari per l'esercizio delle suddette linee.

Testo vigente dal 14 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;796~art4 · fonte del testo