I Ministeri, attraverso gli organi nazionali competenti, si impegnano a prestare qualsiasi aiuto agli aeromobili dell'ALITALIA e dell'AEROFLOT che volano lungo le rotte indicate nell'articolo 3 del presente Protocollo. Nel caso di emergenza o di sinistri sul territorio dell'Italia e dell'URSS gli aeromobili dell'altra nazionalita' dovranno godere del medesimo trattamento riservato agli aeromobili nazionali. In caso di incidente aereo agli aeromobili dell'ALITALIA e dell'AEROFLOT nei territori rispettivamente dell'URSS e dell'Italia, le autorita' dello Stato sul cui territorio si e' verificato l'incidente dovranno informare immediatamente le autorita' dell'altro Stato con i mezzi piu' celeri e promuoveranno subito un'inchiesta circa motivi e circostanze dell'incidente. Le autorita' dello Stato sul cui territorio si e' verificato l'incidente dovranno prendere le misure possibili per assicurare la conservazione delle prove, ivi compresa la sicura custodia dell'aeromobile e del suo contenuto, per tutto quel periodo che risulti necessario ai fini di un'inchiesta, e presteranno adeguata assistenza ai passeggeri ed ai membri dell'equipaggio dell'aeromobile. Le dette autorita' dovranno facilitare l'accesso allo aeromobile, al suo contenuto e a qualsiasi parte di esso; pero' se l'aeromobile, il suo contenuto, o parte di esso giacciono in una zona entro la quale le autorita' stesse ritengono impossibile permettere tale accesso, dovranno effettuarne la rimozione fino ad un punto ove possa esserne autorizzato l'accesso. Le autorita' dello Stato la cui Compagnia ha subito l'incidente aereo saranno autorizzate a nominare un rappresentante accreditato e consulenti che siano presenti all'inchiesta. La Commissione d'inchiesta dovra' consentire al rappresentante accreditato l'esame del relitto sul luogo dell'incidente, l'interrogatorio, attraverso la Commissione d'inchiesta, dei testimoni oculari e degli altri testimoni per informazioni pertinenti all'incidente, la completa disponibilita' di tutte le informazioni, prove e delle riproduzioni autentiche di tutti i documenti relativi all'inchiesta. Un rapporto contenente le risultanze dell'inchiesta dovra' essere inviato con la massima sollecitudine, da parte delle autorita' dello Stato che hanno istituito la inchiesta, alle autorita' dello Stato a cui appartiene lo aeromobile che ha subito l'incidente.
Testo vigente dal 14 settembre 1967
