Gli aeromobili che saranno impiegati dall'ALITALIA e dall'AEROFLOT sulle linee aeree concordate debbono essere equipaggiati con gli adeguati mezzi di navigazione e telecomunicazione necessari per poter seguire con precisione le rotte aeree concordate, per poter mantenere i prescritti collegamenti con gli enti a terra e per poter atterrare sugli aeroporti di destinazione o alternati autorizzati.

Testo vigente dal 14 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;796~art15 · fonte del testo