I Ministeri, attraverso gli organi nazionali competenti, si impegnano a fornire prima di ciascun volo, e, nel caso di necessita', durante il volo sui propri territori, le seguenti informazioni agli equipaggi degli aeromobili interessati:
- a)informazioni relative agli impianti tecnici degli aeroporti e alle condizioni di atterrabilita' necessarie per l'esercizio dei voli;
- b)informazioni scritte, carte, grafici e informazioni verbali supplementari circa la situazione meteorologica esistente e prevista sulle rotte e sugli aeroporti di destinazione e alternati.
Testo vigente dal 14 settembre 1967
