I Ministeri, attraverso gli organi nazionali competenti, si impegnano a fornire prima di ciascun volo, e, nel caso di necessita', durante il volo sui propri territori, le seguenti informazioni agli equipaggi degli aeromobili interessati:

  • a)informazioni relative agli impianti tecnici degli aeroporti e alle condizioni di atterrabilita' necessarie per l'esercizio dei voli;
  • b)informazioni scritte, carte, grafici e informazioni verbali supplementari circa la situazione meteorologica esistente e prevista sulle rotte e sugli aeroporti di destinazione e alternati.

Testo vigente dal 14 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;796~art11 · fonte del testo