[1]Allegato al rapporto della Commissione permanente di conciliazione italo-svizzera
[2]La Commissione permanente di conciliazione italosvizzera propone ai Governi italiano e svizzero il seguente regolamento della controversia sorta fra di loro riguardo all'applicazione ai cittadini svizzeri dell'imposta italiana straordinaria sul patrimonio.
[3]Art. I
[4]Saranno ammessi ai benefici previsti agli articoli II a V i contribuenti svizzeri che, alla data del 28 marzo 1947, si trovassero nelle condizioni qui di seguito indicate:
- a)le persone fisiche di nazionalita' svizzera, che non abbiano nello stesso tempo la nazionalita' italiana, qualunque sia il loro domicilio o la loro residenza;
- b)le societa' di persone costituite in Svizzera e secondo il diritto svizzero;
- c)le societa' di capitali e gli altri enti morali costituiti secondo il diritto svizzero e che abbiano la loro sede in Svizzera.
Testo vigente dal 27 febbraio 1958
