[1]Allegato al rapporto della Commissione permanente di conciliazione italo-svizzera

[2]La Commissione permanente di conciliazione italosvizzera propone ai Governi italiano e svizzero il seguente regolamento della controversia sorta fra di loro riguardo all'applicazione ai cittadini svizzeri dell'imposta italiana straordinaria sul patrimonio.

[3]Art. I

[4]Saranno ammessi ai benefici previsti agli articoli II a V i contribuenti svizzeri che, alla data del 28 marzo 1947, si trovassero nelle condizioni qui di seguito indicate:

  • a)le persone fisiche di nazionalita' svizzera, che non abbiano nello stesso tempo la nazionalita' italiana, qualunque sia il loro domicilio o la loro residenza;
  • b)le societa' di persone costituite in Svizzera e secondo il diritto svizzero;
  • c)le societa' di capitali e gli altri enti morali costituiti secondo il diritto svizzero e che abbiano la loro sede in Svizzera.

Testo vigente dal 27 febbraio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;61~arti · fonte del testo