[1]Art. II
[2]1. - Ai contribuenti svizzeri indicati all'art. I e' concesso un termine straordinario di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del seguente regolamento, per: presentare una dichiarazione che indichi tutti i loro beni imponibili in conformita' alla legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, oppure, confermare o completare la dichiarazione che avessero gia' presentata.
[3]2. - Le dichiarazioni di cui al numero precedente devono essere presentate agli uffici italiani competenti giusta l'art. 45 della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203. I detti uffici procederanno alle tassazioni in conformita' alla legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, ed alle disposizioni del presente regolamento; in caso di disaccordo con il contribuente svizzero, trasmetteranno la pratica al Ministero delle finanze, Direzione generale per la finanza straordinaria, a Roma, che prendera' in esame i casi controversi e sentira', se del caso, il contribuente svizzero.
[4]3. - I contribuenti svizzeri, nei cui confronti la tassazione ai fini dell'imposta italiana straordinaria sul patrimonio fosse divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, avranno tuttavia, la facolta' di avvalersi del termine straordinari di cui al n. 1 del presente articolo. Nel caso in cui la nuova tassazione fondata sul presente regolamento risultasse piu' favorevole della precedente, le somme pagate in piu' saranno loro rimborsate.
[5]4. - I contribuenti svizzeri menzionati all'art. I, che avranno fatte le dichiarazioni in conformita' del numero 1, del presente articolo, saranno esenti, per la loro condotta anteriore alle suddette dichiarazioni, da ogni sanzione o penalita', interessi di mora compresi, prevista dalla legislazione fiscale italiana.
Testo vigente dal 27 febbraio 1958
