[1]Art. VII
[2]Il presente regolamento entrera' in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data in cui il presidente della Commissione permanente di conciliazione italosvizzera avra' preso atto, a nome della Commissione, dell'accettazione di detto regolamento da parte dei due Governi, tale accettazione dovra' aver luogo entro sei settimane a datare dal 1 novembre 1956.
[3]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Testo vigente dal 27 febbraio 1958
