[1]Art. VII

[2]Il presente regolamento entrera' in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data in cui il presidente della Commissione permanente di conciliazione italosvizzera avra' preso atto, a nome della Commissione, dell'accettazione di detto regolamento da parte dei due Governi, tale accettazione dovra' aver luogo entro sei settimane a datare dal 1 novembre 1956.

[3]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA

Testo vigente dal 27 febbraio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;61~artvii · fonte del testo